Il proprietario del cane od il veterinario referente possono richiedere il ricorso alla Commissione di Appello dell'ENCI in caso di documentate irregolarità procedurali o interpretative che egli è in grado di dimostrare.
La procedura di appello al giudizio emesso da una delle Centrali di Lettura accreditate dall'ENCI prevede le seguenti possibilità:
A - Istanza di Verifica:
indirizzata dal veterinario direttamente alla stessa Centrale di Lettura che ha emesso il giudizio, al fine di controllare eventuali errori formali e la ratifica o meno del giudizio emesso. Qualora la Centrale dovesse modificare il giudizio per aver riscontrato un errore, provvederà a informarne l'ENCI e a correggere il giudizio riportato sul certificato genealogico utilizzando apposito timbro predisposto dall'ENCI.
Le istanze di verifica dei giudizi ufficiali possono essere richiesti entro sei mesi dalla data del giudizio finale. |
B - Appello di 1° grado:
il proprietario del cane inoltra all'ENCI domanda di appello per contestare il giudizio avuto, allegando una relazione di un medico veterinario che giustifichi l'appello ed eventualmente una nuova radiografia correttamente identificata ai sensi del punto 5 dell'allegato 2 del Disciplinare ENCI HD/ED ed eseguita non prima di sei mesi dalla data di esecuzione di quella già giudicata. La Commissione di Appello di 1° grado valuterà il ricorso su convocazione del Direttore entro 4 mesi dalla sua presentazione. La Commissione di Appello di 1° grado è composta da un lettore ufficiale indicato da ciascuna delle Centrali di Lettura riconosciute dall'ENCI e si riunisce in presenza del Direttore dell'UC; essa delibera sull'appello presentato o confermando il giudizio o modificandolo o richiedendo la ripetizione dell'esame radiografico entro 2 mesi presso un lettore ufficiale a scelta del richiedente; in quest'ultimo caso la nuova radiografia verrà valutata dalla Commissione entro 4 mesi dalla data di esecuzione. In caso di accoglimento dell'appello, il giudizio verrà modificato con le stesse modalità di cui al punto A e senza spese a carico del ricorrente. Nel caso invece in cui l'appello non venga accolto, il giudizio viene confermato ed il ricorrente è tenuto a pagare le spese stabilite dall'ENCI.
C - Appello di 2° grado:
in caso di rifiuto da parte del ricorrente del giudizio espresso dalla Commissione di 1° grado o qualora la Commissione di 1° grado non abbia raggiunto un giudizio condiviso, l'ENCI farà riferimento alle apposite Commissioni di esperti internazionali per la displasia dell'anca e per la displasia del gomito approvate dal Consiglio generale della FCI, secondo le modalità internazionali da esso stabilite.